DAC 6: IL MONITORAGGIO FISCALE SUI MECCANISMI TRANSFRONTALIERI: In cosa consiste, le operazioni e i soggetti coinvolti
Come anticipato nei nostri precedenti contributi, le Direttive comunitarie DAC sono strutturate per agevolare lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati Membri dell’Unione Europea. L’obiettivo è quello di depotenziare quanto più possibile le ipotesi di elusione ed evasione fiscale che, a livello transnazionale sarebbero facilmente praticabili. Il focus del presente contributo è la direttiva UE n. 2018/822, meglio nota come “DAC 6”, che modifica la Direttiva 2011/16/UE, recepita nel nostro ordinamento con il Decreto legislativo n. 100/2020.
La DAC 6 è delineata, al pari delle altre DAC, alla stregua dei Modelli già predisposti dall’OCSE e dal Common Reporting Standard, che fanno sempre da sfondo nelle tematiche di armonizzazione fiscale tra gli Stati comunitari e, in generale, a livello internazionale.
In particolare, essa ricalca l’ACTION 12 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) – Disclosure of aggressive tax planning – del piano OCSE 2013, volto a combattere la riduzione (rectius: erosione) della base imponibile e il trasferimento degli utili a seguito di una pianificazione fiscale c.d. aggressiva.
La Direttiva prevede, quindi, il monitoraggio di tutte le operazioni transfrontaliere, aventi natura finanziaria, ma anche commerciale.
A tal riguardo, è intervenuto il 26 novembre 2020, il Provvedimento attuativo del D.lgs. 100/2020, con cui l’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni operative della DAC 6, completando così il quadro normativo di attuazione già avviato dal Decreto Ministeriale del 17 novembre 2020.
Per fare maggiore chiarezza, sul punto, è opportuno individuare l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della “DAC 6”.
Quanto al primo aspetto, nell’ oggetto degli obblighi di comunicazione rientrano “i meccanismi transfrontalieri con obbligo di notifica”.
Si intendono, con tale espressione: schemi, accordi o progetti riguardanti l’Italia e una o più giurisdizioni estere, che presentano determinate caratteristiche e diretti a ottenere vantaggi fiscali.
Le comunicazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione o avviato oppure dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza per la sua attuazione.
Per l’invio della comunicazione ci si avvale dei canali tipici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), avendo cura di descrivere l’operazione oggetto di comunicazione così da facilitare l’Amministrazione Finanziaria ad individuare il contesto fiscale.
Quanto, invece, ai soggetti tenuti all’obbligo, come si evince dal Provvedimento, questi sono “gli intermediari e i contribuenti individuati dall’art. 2, comma 1, lettere c) e d) del D.lgs. 100/20, fatti salvi i casi di esonero previsti dagli artt. 3 e 4 del decreto medesimo”.
In base a tale norma, il contribuente è qualunque soggetto che attua o a favore del quale si mette a disposizione un meccanismo transfrontaliero.
Egli è tenuto all’obbligo di comunicazione in considerazione delle ordinarie regole sulla residenza fiscale per persone fisiche e giuridiche, ovvero nei casi:
- in cui si sia fiscalmente residente in Italia o si abbia in Italia una stabile organizzazione che benefici del meccanismo transfrontalieroo
- comunque vengono percepiti redditi o generati utili prodotti in Italia
- si svolga la propria attività in Italia.
Sempre la norma citata contempla la figura dell’intermediario, che si ravvisa nel soggetto che elabora in prima persona, commercializza, organizza o mette a disposizione ai fini dell’attuazione il meccanismo transfrontaliero, ma non solo. Stando alla norma, intermediario può essere, altresì, colui che svolge una mera attività di assistenza o consulenza nella realizzazione dell’operazione; normalmente si tratta di esperti consulenti legali, avvocati o commercialisti.
Anche per questi soggetti rileva il criterio della residenza anzidetto.
Contribuente e intermediario, quindi, sono soggetti a tale obbligo in veste di partecipanti all’operazione e, pertanto, obbligati entrambi a collaborare con il Fisco.
Vi sono, però, delle deroghe e dei possibili casi di esonero da detto obbligo, da valutare a seconda della situazione specifica.
Con l’occasione, segnaliamo le prime scadenze per la comunicazione sui meccanismi transfrontalieri, relativi al periodo compreso tra il 1⁰ luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
Tutte le operazioni che ricadono in tale periodo devono essere oggetto di comunicazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno 1 gennaio 2021.
Avv. Dario Marsella
Dott.ssa Eleonora Dell’Anna