Esterovestizione: come verificare se la holding estera che controlli una società italiana sia residente effettiva o esterovestita – Parte 2

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Esterovestizione fiscalita internazionale

La recente prassi dell’agenzia delle entrate e la giurisprudenza di legittimità delimitano i confini tra pianificazione fiscale estera e indebito vantaggio.


SECONDA PARTE


Il fenomeno dell’esterovestizione assume preminente importanza nella fiscalità internazionale e può riguardare molte persone fisiche e giuridiche, per questo è oggetto di uno studio approfondito del nostro team di esperti.

Preliminarmente, ricordiamo che abbiamo introdotto l’esterovestizione nei suoi tratti essenziali nel nostro precedente articolo, e continuiamo a trattare il fenomeno coniugandovi la prassi dell’Agenzia delle Entrate, (clicca qui per leggere l’articolo) e, in questa sede, la giurisprudenza di legittimità. 

Il fenomeno, oggetto di importante attenzione da parte delle Amministrazioni Finanziarie al fine di contrastarlo efficacemente, consiste nella fittizia localizzazione all’estero, specie con riguardo alle persone giuridiche, sottraendo al Fisco italiano importi da esso tassabili.

L’Amministrazione Finanziaria, di talché, avvalendosi del sistema presuntivo, dell’alta tecnologia e dello scambio di informazioni con i Paesi esteri, riesce, talvolta efficacemente, a contrastare detto fenomeno. In tal modo essa recupera gettito non solo dalle imposte dovute, ma anche dall’ingente apparato sanzionatorio previsto.

Ma non sempre la società deve considerarsi esterovestita: occorre precisare che il contribuente gode pienamente del diritto di localizzare la propria sede onde ottimizzare il carico fiscale. L’illiceità di detta localizzazione si delinea con la sua fittizietà.

Nel prosieguo della nostra analisi esamineremo, come anticipato, la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, n. 4463 dell’11 febbraio 2022 che delinea un orientamento nettamente a favore del contribuente, avallando l’orientamento dei giudici di seconde cure della Lombardia.

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Il caso trattato riguarda una holding lussemburghese, la cui attività preponderante consiste nella gestione delle partecipazioni.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha, in relazione alla localizzazione in Lussemburgo della holding, asserito una presunta esterovestizione in capo alla stessa.

Vi sveliamo subito l’esito del tutto a favore del contribuente, da parte dei Giudici di legittimità.

Questo perché, la stessa Agenzia ha avallato la sua tesi di presunta esterovestizione basandosi sul solo fatto della localizzazione lussemburghese della holding, senza conferire elementi concreti a sostegno della sua tesi.

Ed è proprio questo il motivo per cui i Giudici di ultima istanza, e prima di loro la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, hanno ammonito l’Ufficio.

Infatti, la presunta esterovestizione riguarda una norma che ha finalità antielusive, e per questo è onere dell’Ufficio provare che l’obiettivo del contribuente sia quello di conseguire un vantaggio fiscale indebito.

In particolare, riscontriamo i seguenti principi:

  • l’Ufficio deve aver cura di identificare il vantaggio fiscale conseguito o conseguibile con la presunta localizzazione fittizia (nel caso di specie in Lussemburgo, e non in Italia);
  • non è sufficiente, a tal proposito, l’esibizione d documentazione sporadica reperita dalla controllata italiana;
  • un sintomo di residenza effettiva e non fittizia è la residenza estera della maggioranza dei consiglieri d’amministrazione;
  • un altro sintomo di residenza effettiva e non fittizia si rinviene nel carico impositivo previsto dal Paese di localizzazione, poco discostante dal carico fiscale italiano.

Questa importante sentenza, decisiva per delimitare l’attività presuntiva e sanzionatoria del Fisco italiano, è poi corroborata da altre pronunce di favore, quali la sentenza della Corte di Cassazione n. 16697 del 2019, ove viene delineato il principio secondo cui “una fittizia localizzazione estera deve rispondere ad un trattamento fiscale di favore”, la sentenza della Corte di Giustizia Europea, Causa C-419-14, ove si ribadisce che, “lo scopo essenziale dell’operazione deve imitarsi all’ottenimento di tale vantaggio fiscale”.

In definitiva, il contribuente (società o persona fisica) è sempre libero di scegliere il luogo di residenza o la dislocazione della sede sociale all’estero, purché tali operazioni siano effettive e non fittizie.

È opportuna una valutazione per singolo caso di specie al fine di inquadrare la qualificazione fiscale della persona fisica o della società stabilita all’estero, ed evitare ingenti sanzioni.

Rivolgiti al nostro team per una consulenza specifica, contattandoci nell’apposita sezione.

Avv. Dario Marsella
Avv. Paolo Polastri
Avv. Eleonora Dell’Anna

AUTORI

AVV. DARIO MARSELLA

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AVV. PAOLO POLASTRI

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