High net worth individuals: imposta sostitutiva include i redditi esteri di capitale e finanziari corrisposti da intermediario italiano

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La Risoluzione (Agenzia delle Entrate) n. 12/E del 18 febbraio 2021 chiarisce i criteri di territorialità per delimitare l’ambito oggettivo del 24-bis TUIR sui redditi di capitale e diversi.

Sospiro di sollievo per gli intermediari finanziari residenti nel territorio dello Stato che offrono servizi di gestione dei capitali detenuti all’estero, ai soggetti neo residenti in Italia che beneficiano del regime ex art. 24-bis del TUIR.

Tale regime, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 mediante l’inserimento dell’art. 24-bis nel Testo Unico delle Imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986), noto come regime dei c.d. “High Net Worth Individuals”, è stato già inquadrato in un nostro precedente articolo.

Trattasi, si ricorda, di una agevolazione consistente in un’imposizione forfettaria, sostitutiva dell’Irpef ordinaria, dei soli redditi prodotti o detenuti all’estero. In particolare, tutti i redditi esteri sono soggetti fiscalmente al solo pagamento di un’imposta fissa annua, pari ad € 100.000.

I restanti redditi interni al territorio dello Stato sono soggetti ad imposizione ordinaria.

I beneficiari di detto regime sono le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2 del TUIR, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno nove periodi di imposta nel corso dei dieci antecedenti la validità dell’opzione.  

Orbene, stante la genericità della norma, non sempre è agevole per gli operatori del diritto delimitare i confini entro i quali opera il regime.

Ed è ciò che accade, ad esempio, agli intermediari del private banking residenti in Italia, ma che si trovano a gestire capitali esteri da corrispondere (anche) ai nuovi residenti che si avvalgono dell’imposizione sostitutiva.

A tal stregua, gli intermediari del private banking, per il tramite di un’Associazione di categoria, hanno posto un quesito all’Amministrazione Finanziaria al fine di definire i criteri di territorialità per la qualificazione di redditi di capitale e redditi diversi aventi natura finanziaria, da essi corrisposti benché detenuti all’estero (ad esempio in conto corrente estero).

In merito a tale tipologia reddituale, l’Amministrazione Finanziaria, con Risoluzione n. 12/E del 18 febbraio 2021, chiarisce preliminarmente i criteri generali per l’individuazione dei redditi esteri, effettuata con la lettura “a specchio” combinata tra gli artt. 23 (redditi interni) e 165 comma 2 (redditi non considerati interni) del TUIR, precisando che si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

  1. “i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
  2. i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti” (cfr Risoluzione 12/E 2021).

In aggiunta, come si apprende dalla Risoluzione, occorre considerare anche ulteriori fattori, quali:

  1. la fonte generatrice del reddito;
  2. il potere e la discrezionalità di cui gode l’intermediario, in sede contrattuale.

Più precisamente, se il reddito è prodotto all’estero ed è gestito da un intermediario residente, allorquando quest’ultimo non goda di poteri discrezionali sul reddito, o non corrisponda somme di denaro a titolo remunerativo derivante da vincolo contrattuale, il reddito continua a considerarsi estero.

Orbene, i redditi di capitale erogati da Stati esteri o da soggetti non residenti in favore dei soggetti che beneficiano del regime dei neo residenti, ai sensi dell’art. 24-bis del Tuir, vengono considerati redditi di fonte estera; tale qualificazione fa rientrare tali redditi nell’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva, sia nel caso in cui gli stessi vengano riscossi all’estero e sia nelle ipotesi in cui le attività finanziarie estere siano oggetto di:

  • un contratto di custodia con intermediari italiani;
  • un contratto di gestione, amministrazione e consulenza con intermediari italiani, pur essendo depositate presso un conto estero;
  • un contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario stipulato con compagnie di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di LPS, anche laddove la riscossione dei proventi sia affidata ad intermediari italiani.

A ciò consegue, naturalmente, l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale (dichiarazione dei redditi esteri nel Quadro RW), e l’esenzione delle imposte IVIE e IVAFE, come previsto dal regime ex art. 24-bis del TUIR.

Queste considerazioni implicano degli effetti anche in merito ad altre tipologie di attività estere, quali, ad esempio, cessioni di partecipazioni, donazioni, successioni, attività degli intermediari assicurativi, che occorre valutare caso per caso.

 

Avv. Dario Marsella
Dott.ssa Eleonora Dell’Anna

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AVV. DARIO MARSELLA

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