Come valutare l’impatto fiscale degli agenti e concessionari di vendita esteri ai fini della loro qualificazione come stabile organizzazione personale
Facendo seguito all’approfondimento già pubblicato su questo portale[1] in cui si è analizzato l’istituto giuridico della stabile organizzazione all’estero nella sua forma più tradizionale di stabile organizzazione (s.o.) “materiale” di sede fissa d’affari all’estero, con il presente contributo si intende analizzare l’ipotesi in cui un soggetto anche se non formalmente dipendente dall’impresa residente possa essere di per sé considerato quale stabile organizzazione.
La norma interna di riferimento è l’art. 162, commi 6 e 7 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che prevede appunto la presenza di una stabile organizzazione nello stato estero in presenza di un soggetto che agisce per conto di un’impresa non residente e tale soggetto abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa e detti contratti sono in nome dell’impresa.
La definizione rimanda alle frequenti ipotesi di mandato, agenzia, procacciamento, mediazione e concessione di vendita con incarico ad un soggetto estero. In tutti questi casi, soprattutto quando vi sia anche la procura e di conseguenza la possibilità di spendita del nome della mandante. Altra ipotesi che potrebbe ricadere nella ipotesi prevista dalla norma è quella della società controllata con sede all’estero con funzioni meramente commerciali di vendita e promozione delle vendite dell’impresa italiana.
In tutti questi casi, per l’attività prestata per il mandante italiano, il soggetto estero è considerato come un ramo (branch) della casa madre italiana e il relativo reddito sarà attratto a tassazione in Italia cumulandolo con quello della casa madre. In tali casi, la mancata adeguata impostazione contabile e fiscale può concretamente comportare che la distinzione a posteriori delle attività e redditi riferibili alla casa madre non sia del tutto agevole con conseguenze negative in relazione alla determinazione del reddito della s.o. personale estera.
Lo stesso comma 6 prevede delle prime esclusioni dalla regola appena illustrata: sono infatti escluse le attività ausiliarie previste dal comma 4 dello stesso art. 162[2]. Altra esclusione dalla nozione di s.o. personale è presente nel successivo comma 7 che prevede la non configurabilità in capo ad un agente indipendente, quando cioè ha una propria sostanza ed attività che lo rende contrattualmente ed economicamente indipendente dalla mandante. Il comma 7 prevede infatti che qualora un soggetto operi esclusivamente o quasi esclusivamente (monomandatario) per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato non possa essere considerato come agente indipendente.
Il successivo comma 7-bis chiarisce che un soggetto possa dirsi strettamente correlato ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l’uno ha il controllo dell’altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un’impresa se l’uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell’altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale.
L’articolo rispecchia quasi integralmente le previsioni dell’art. 5 del modello di convenzione OCSE[3]. La norma internazionale prevede anche la specifica ipotesi in cui il soggetto estero presti dei servizi per conto della mandante o impresa strettamente correlata.
Risulta pertanto facilmente intuibile che anche la contrattualizzazione e definizione dei rapporti con gli agenti e concessionari esteri deve essere attentamente vagliata al fine di escludere o limitare i rischi di una doppia imposizione internazionale.
MPM Tax ha esperienza pluriennale nell’assistenza e consulenza alle aziende con problematiche fiscali, societarie, commerciali contrattuali che già operano all’estero ed alle aziende che vogliono intraprendere business all’estero. Ciò anche grazie alla partecipazione ad organizzazioni internazionali tra avvocati quali l’Unione Avvocati Europei e l’Associazione Internazionale Giovani Avvocati che permettono di offrire un servizio specialistico anche all’estero ed il reperimento di possibili partner commerciali sui mercati di interesse.
Nel prossimo approfondimento in tema di stabile organizzazione affronteremo il tema della significativa presenza economica all’estero e dei requisiti per la tassazione della territorialità dei servizi digitali ai fini dell’applicazione dell’imposta sui servizi digitali o web tax.
[1] https://mpmtax.eu/la-stabile-organizzazione-allestero/
[2] Principalmente: depositi, showroom, magazzini, uffici acquisti, v. il precedente articolo al seguente link: https://mpmtax.eu/la-stabile-organizzazione-allestero/
[3] Consultabile liberamente al seguente link: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en#page34