La stabile organizzazione diventa sostituto d’imposta per i redditi corrisposti in Italia

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L’Agenzia delle Entrate, con l’interessante risposta ad interpello n. 449 del 2021, chiarisce ad una organizzazione istante, che anche i soggetti non residenti possono essere qualificati dal Fisco italiano quali sostituti d’imposta, e dunque assoggettati ai relativi oneri fiscali.

Tale sostituzione d’imposta, tuttavia, opera verso i soli redditi corrisposti, nel territorio dello Stato, da parte della stabile organizzazione.

Per comprendere meglio la portata del chiarimento in esame, è opportuno percorrere il corpo dell’istanza proposta. La fattispecie riguarda un’organizzazione estera che, trasferitasi in Italia, rappresenta di aver ingaggiato del personale che fungesse da interprete, quale ausilio per le proprie unità operative, che non parlavano la lingua italiana. L’aspetto fiscale di tale ingaggio veniva configurato nel contratto di prestazione occasionale. Gli interpreti venivano remunerati attraverso un conto corrente acceso in una banca italiana, ad opera di un funzionario della stessa.

Solo successivamente l’istante viene a conoscenza della necessità di nominare un apposito rappresentante fiscale, per la gestione dei predetti affari, e a tale stregua, chiede all’Amministrazione Finanziaria come ravvedere la propria condotta.

Orbene, l’Agenzia delle Entrate, in risposta a tale istanza, pone in essere un preliminare distinguo tra i soggetti extra-Ue che intendono esercitare in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA, ed i soggetti che, viceversa, non esercitano operazioni IVA.

Quanto ai primi, se privi di stabile organizzazione, per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dall’applicazione del tributo sul valore aggiunto, possono identificarsi direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter, del decreto IVA (DPR 633/1972), solo ove esercitino attività di impresa, arte o professione in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta.

I secondi, invece, sono tenuti alla nomina di un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.

Da quanto si apprende nell’interpello, l’art. 25, comma 1, del DPR n. 600/1973, dispone che i soggetti indicati nel primo comma dell’ art. 23 , che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.

Il successivo comma 4 prevede che se i compensi e le altre somme sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento.

A tal proposito è utile precisare che l’articolo 23, comma 1, richiamato dal citato art. 25, individua i soggetti obbligati a operare, in veste di sostituti di imposta, le ritenute alla fonte sui redditi da essi corrisposti.

Tra i predetti soggetti, stilati dalla norma in modo tassativo, rientrano gli enti e le società di cui all’art. 73, comma 1, del TUIR. In particolar modo, la lettera d) della suindicata disposizione normativa, indica le società ed enti di ogni tipo compresi i trust, con personalità giuridica o meno, non residenti nel territorio dello Stato.

Da ciò si evince chiaramente che, possono essere sostituti di imposta anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma relativamente ai soli redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione, o base fissa in Italia.

Il sostituto che non abbia operato, in tutto o in parte, le ritenute, ovvero non le abbia versate nelle casse erariali, sarà soggetto alle dovute sanzioni.

Nell’ipotesi in cui, invece, il soggetto non abbia una stabile organizzazione in Italia, questo potrebbe assolvere gli adempimenti fiscali di cui sopra, e relativi ai soli compensi erogati, a seguito dell’assunzione della qualifica di sostituto d’imposta.

Questo comporta che, finché il soggetto che corrisponde reddito a chi presta l’attività lavorativa, non sia configurabile quale sostituto d’imposta, resta in capo al percipiente l’onere dichiarativo e i relativi versamenti su tali redditi, nel territorio dello Stato.

 

Avv. Dario Marsella
Dott.ssa Eleonora Dell’Anna

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AVV. DARIO MARSELLA

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