L’emergenza sanitaria che invade quotidianamente la vita di ognuno di noi aggrava, di riflesso, la già provata situazione economica che si protrae ormai dalla crisi finanziaria del 2009.
Per tentare di far fronte alla storica congiuntura attuale, il legislatore italiano elabora costantemente varie strategie al fine di iniettare liquidità nel sistema economico, onde evitarne una totale paralisi.
Tuttavia, nella miriade di misure fiscali adottate dalla recente decretazione d’urgenza, (come, ad esempio, la sospensione dei versamenti fiscali e della notificazione degli atti di accertamento, la celerità dei rimborsi fiscali, o, ancora, il riconoscimento di varie tipologie di crediti di imposta), non bisogna distogliere l’attenzione dai benefici fiscali che, seppur meno recenti, sono pienamente in vigore ed attuabili.
Ed, infatti, oggetto del presente studio è proprio un vantaggioso beneficio fiscale ideato dal legislatore con la Legge di Bilancio 2019 (all’art. 1, commi 273 e 274), che ha introdotto l’art. 24-ter del T.U.I.R.
Per effetto dell’introduzione di detta norma nel Testo unico delle imposte sui redditi, si potenzia la posizione fiscale dei potenziali beneficiari di una nuova “flat tax”.
Si tratta di un regime opzionale, (in luogo dell’imposizione ordinaria Irpef), che prevede il pagamento di un’imposta forfettaria, pari al 7%, (per un totale di 10 anni), in favore dei soggetti titolari di redditi da pensione estera che decidono di trasferire la propria residenza nel Mezzogiorno d’Italia.
Nel dettaglio, la recente Circolare n. 21/E del 17 luglio 2020, ha fornito compiutamente tutti (o quasi) i chiarimenti necessari.
Quanto ai soggetti beneficiari, quindi, si precisa che l’opzione è destinata esclusivamente alle persone fisiche, titolari di redditi da pensione estera (pensioni erogate da soggetti esteri), che non abbiano vissuto in Italia per almeno cinque periodi di imposta antecedenti al periodo di validità dell’opzione.
Condizione essenziale per la richiesta del beneficio è il trasferimento della residenza in uno dei Comuni del Mezzogiorno, siti nei territori di Puglia, Sicilia, Sardegna, Calabria, Molise, Abruzzo, Campania e Basilicata, con una densità di popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Detto beneficio è ugualmente esperibile anche in caso di trasferimento nei Comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, colpiti dal sisma del 2016 e 2017.
Si ricorda che la residenza fiscale si considera perfezionata con la permanenza nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni all’anno), ovvero, con l’instaurazione di domicilio o residenza ai sensi del codice civile.
Inoltre il potenziale beneficiario di questa nuova “flat tax” deve provenire da un Paese estero in cui sia vigente un accordo di cooperazione amministrativa con lo Stato Italiano, rappresentato, ad esempio, dalla stipula di una Convenzione contro le doppie imposizioni, ovvero un TIEA (Tax Information Exchange Agreement).
Analizzando ora l’ambito oggettivo di applicazione, si precisa che sono oggetto di imposizione forfettaria al 7%, non solo i redditi da pensione erogati da soggetti esteri ma, bensì, tutti i redditi, di qualunque categoria, prodotti all’estero, di cui all’art. 165, comma 2, del TUIR.
Resta inteso che il soggetto potrà beneficiare di tutte le deduzioni (ex art. 10 del TUIR) e le detrazioni (ex artt. 12, 13, 15, 16 e 16-bis del TUIR), sui redditi non assoggettati a tassazione sostitutiva.
Il contribuente gode, inoltre della facoltà di escludere uno o più Stati dal beneficio, optando, così, per l’imposizione ordinaria dei redditi ivi prodotti (cherry-picking). Tale scelta non è revocabile, ma potrà essere estesa ad ulteriori Stati (art. 24-ter, comma 8).
Giunti a tal punto ci si chiede come possa essere esercitata l’opzione.
Innanzitutto, essa è valida a partire dal periodo di imposta 2019, e può essere richiesta in sede di dichiarazione dei redditi (presentabile con il Modello PF 2020), anche tardiva.
Dal momento dell’esercizio dell’opzione, essa è esperibile per ulteriori nove periodi di imposta, per un totale di dieci anni di validità dell’opzione.
Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione, entro il termine ultimo per il saldo delle imposte sui redditi, mediante il Modello di pagamento F24, compilabile anche online, con il codice tributo 1899 denominato: “ IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF – PENSIONATI ESTERI NON RESIDENTI – ART. 24-TER DEL TUIR”.
Per completezza è opportuno precisare, inoltre, che l’adesione a detto regime agevolativo comporta, tra l’altro, l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale e dal pagamento delle imposte IVIE (relativa al valore degli immobili detenuti all’estero) ed IVAFE (imposta sui prodotti finanziari esteri).
Detto regime è liberamente revocabile dal beneficiario; lo stesso potrà, inoltre, trasferire la residenza in un altro Comune tra quelli previsti dalla normativa, senza perdere il beneficio.
Come si può ben osservare, il legislatore, con l’entrata in vigore di un simile regime, veste il Mezzogiorno di Italia di un forte appeal agli occhi dei pensionati stranieri (alla stregua del “modello portoghese”), a maggior ragione se questi ultimi sono titolari di ingenti redditi di fonte estera.
Lo step successivo consiste, dunque, nel rendere edotti i contribuenti in merito ai vantaggi perseguibili, mediante l’attività di consulenza a cura dei professionisti, nell’ottica di un’implementazione dell’economia nostrana, che gode di un’importante opportunità.
Avv. Dario Marsella
Dott.ssa Eleonora Dell’Anna