Esame dei regimi attrattivi per i residenti all’estero che optano per un rientro nel Belpaese
Il regime agevolativo dei lavoratori “impatriati”
Questo regime viene introdotto dal legislatore italiano nel 2015, per poi essere oggetto di modifiche, grazie alla Legge di Stabilità 2017 prima, al Decreto Crescita e alla Legge di stabilità 2021 poi, al fine di potenziarne la portata e i benefici.
Lo scopo è contrastare la famigerata “fuga dei cervelli”, in luogo di un rientro in territorio italiano.
Infatti, la citata Legge di Stabilità del 2017 ha ampliato la portata soggettiva ed oggettiva, estendendo il beneficio anche ai lavoratori autonomi, e prevedendo un maggiore abbattimento della base imponibile.
Il requisito è lo stesso: trasferire la residenza in Italia, ma devono sussistere 2 altri condizioni:
- Il lavoratore non deve aver avuto la residenza in Italia nei 2 anni precedenti il trasferimento, con l’impegno a mantenerla, almeno, per 2 anni;
- L’attività lavorativa dev’essere svolta, prevalentemente, nel territorio italiano.
Con il sussistere delle predette condizioni, il lavoratore potrà beneficiare per il periodo di imposta nel quale è avvenuto il trasferimento nel territorio italiano e nei 4 anni successivi, in relazione al reddito di lavoro dipendente (o assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia, di un regime agevolato temporaneo.
La formulazione attuale dell’istituto, grazie, anche, all’intervento del Decreto Crescita (art. 5) prevede:
- l’ulteriore estensione dell’ambito soggettivo di applicazione del regime;
- l’estensione della portata oggettiva, anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- un ulteriore abbattimento della base imponibile, ora pari al 70% del reddito imponibile, che sale al 90% allorquando il trasferimento avvenga nel Sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia);
- l’estensione del regime di favore anche alle persone fisiche che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta 2020;
- la possibilità di rinnovo di dette agevolazioni fiscali per altri cinque periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni.
- l’estensione di tale misura al settore sportivo professionistico, con abbattimento del reddito imponibile nella misura massima del 50%.
Il regime agevolativo degli High net worth individuals (neo-residenti)
Si tratta di un regime opzionale all’imposizione ordinaria IRPEF, dunque ideato per le sole persone fisiche, che prevede una tassazione sostitutiva dei redditi esteri, introdotto dall’art. 24-bis del T.U.I.R. e valido dal primo gennaio 2017.
In particolare, in luogo dell’imposizione ordinaria IRPEF, il soggetto beneficiario può optare per il pagamento di un importo forfettario di € 100.000 a titolo di tassazione dei redditi esteri, di qualunque categoria. Tale regime ha durata di quindici anni, salvo rinuncia o decadimento del beneficiario.
Anche in questo caso il denominatore comune è il trasferimento della residenza in Italia.
Quanto alla portata soggettiva, dal punto di vista normativo l’unico requisito è essere una persona fisica, pertanto il beneficio non può riguardare un’impresa. Tuttavia, l’importo forfettario da versare all’Erario italiano porta ad un inevitabile sfoltimento dei soggetti beneficiari, in quanto converrebbe solo ai titolari di ingenti redditi esteri (High net worth individuals).
Costoro, avvalendosi di tale regime, possono optare per una imposizione ibrida: i redditi di fonte italiana tassati con aliquota progressiva IRPEF, e i redditi esteri tassati in regime forfettario.
In merito ai requisiti richiesti dalla norma, dunque, è necessario che:
- si tratti di persone fisiche, e con l’occasione si segnala la facoltà di estendere il regime, in diversa misura, anche ai componenti del nucleo familiare;
- la persona non sia stata fiscalmente residente in Italia in almeno nove dei dieci anni precedenti al trasferimento sul territorio dello Stato;
- avvenga l’immediato trasferimento della residenza in Italia.
Inoltre, il beneficiario potrà usufruire di ulteriori agevolazioni, quali l’esenzione dall’imposta di successione e donazione per i beni e i diritti esteri, l’esenzione delle imposte IVIE ed IVAFE, e l’esonero dagli obblighi dichiarativi.
Avv. Dario Marsella
Dott.ssa Eleonora Dell’Anna