Trattamento fiscale delle criptovalute detenute in digital wallet e obblighi di monitoraggio

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Trattamento fiscale delle criptovalute detenute in digital wallet e obblighi di monitoraggio

La fiscalità internazionale si sta accendendo progressivamente con l’espandersi del trend di detenzione di valute virtuali (rectius: criptovalute) e con le relative operazioni di investimento.

Tuttavia, la volatilità delle operazioni finanziarie, sempre più diversificate ed innovative, dettate dal costante progresso tecnologico, fanno sì che il legislatore non sempre abbia gli strumenti giusti, nei tempi giusti, per regolare capillarmente il sistema.

Ed è proprio questo il motivo per cui l’Agenzia delle Entrate si esprime in una brillante risposta ad interpello, n. 788 del 2021, indicando alla contribuente istante il corretto trattamento fiscale delle criptovalute, in ordine a due quesiti:

  1. la rilevanza fiscale della strategia di detenzione in holding;
  2. gli obblighi di monitoraggio fiscale in caso di detenzione diretta della chiave privata.

Precisiamo che la contribuente istante è una persona fisica, operante al di fuori dell’esercizio di arte, professione o impresa.

Quanto al primo quesito affrontato, la contribuente chiarisce di essere detentrice di criptovalute detenute in digital wallet, senza porre in essere operazioni di cessione o conversione in Euro (strategia di detenzione in holding).

Tale “non utilizzo” delle criptovalute non genererebbe, agli occhi della contribuente, alcuna forma di reddito tassabile.

Ebbene, è proprio questa la soluzione che condivide l’Agenzia delle Entrate, la quale, preliminarmente, si occupa di fornire una definizione di moneta virtuale, quale “moneta alternativa a quella tradizionale avente corso legale ed emessa dall’Autorità monetaria, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori che decidono di utilizzarla”. Tecnicamente, si tratta di stringhe di codici digitali criptati, e generati mediante sistemi informatici attraverso complessi algoritmi matematici.

Tali codici possono essere scambiati mediante applicazioni software apposite, e sono detenuti in portafogli in formato digitale, c.d. wallet, che possono essere di vario genere a seconda della tipologia di supporto informatico di conservazione.

I wallet sono composti da una coppia di chiavi crittografiche, una pubblica, che funge da indirizzo a cui associare la titolarità delle valute, ed una privata, che consente il trasferimento di dette valute ad altri portafogli.

Per individuare il corretto trattamento fiscale delle criptovalute, in assenza di normativa settoriale l’Agenzia fa specifico riferimento ad una importante sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 ottobre 2015, causa C-264/14, ove sancisce il principio per il quale ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali, alle operazioni si applicano i principi generali relativi alle valute tradizionali.

Questo significa che, la normativa di riferimento per i contribuenti italiani è il combinato disposto dei commi 1, lett. c-ter) e 1-ter) dell’art. 67 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Stando al predetto combinato, l’Agenzia chiarisce che, per la eventuale tassazione del reddito, che si configura come reddito diverso, occorre verificare se la conversione di una data valuta virtuale avviene per effetto di una cessione a termine, per la quale emerge la finalità speculativa, che rende l’operazione tassabile, ovvero a pronti, che, per la sua immediatezza, non configura attività di speculazione, e dunque non sarebbe tassabile, a meno del verificarsi di una condizione:

se la giacenza media dei wallet supera il controvalore di Euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi nel periodo di imposta, l’operazione è tassabile.

In questo caso, lapersona fisica dovrà corrispondere al Fisco l’imposta sostitutiva del 26% del reddito così generato.

Alla luce di ciò, l’Agenzia conferma alla contribuente di non essere obbligata alla compilazione del Quadro RT del Modello Reddito PF, stante l’irrilevanza fiscale della mera detenzione in wallet di criptovalute, data l’assenza di operazioni finanziarie sottostanti.

In merito al secondo quesito, l’Agenzia conferma, invece, gli obblighi di monitoraggio fiscale, che si espletano, come noto, mediante la compilazione del Quadro RW, del Modello Redditi Persone Fisiche, per tutte le valute virtuali detenute e per il solo fatto di esserne titolari, alla stregua dell’orientamento sancito dal TAR del Lazio, con sentenza n. 1077 del 27 gennaio 2020.

Ma attenzione! Si precisa che, contrariamente a quanto accade per depositi e conti correnti di natura esclusivamente bancaria, le valute virtuali non sono soggette ad IVAFE (IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO), data la loro natura squisitamente finanziaria.

 


 

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Avv. Dario Marsella
Avv. Eleonora Dell’Anna

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AVV. DARIO MARSELLA

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